La commissione Affari costituzionali ha dato parere favorevole alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”. La relatrice Daniela Matilde Maria Gasparini (Pd) ha ricordato che il disegno di legge autorizza la ratifica della Convenzione sul match fixing che “è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive. Attesa la dimensione transnazionale del fenomeno, la Convenzione è stata aperta alla firma non solo dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, ma anche degli Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d’Europa, nonché di ogni altro Paese non membro su invito del Comitato dei Ministri. Ad oggi la Convenzione è stata firmata da 31 dei 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa (l’Italia ha firmato il 7 aprile 2016) ed è stata ratificata da Norvegia, Portogallo e Regno Unito, tutti e tre Paesi membri. Come stabilito dall’articolo 32, par. 4, della Convenzione, essa entrerà in vigore decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche (delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d’Europa).
Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica Gasparini ha sottolineato come “la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito, dagli ultimi due decenni, un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi ed incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Due fenomeni peculiari sono venuti in rilievo in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, che favorisce la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse traggono enormi ricavi riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita”.
La Convenzione in esame – ha sottolineato ancora l’esponente Pd – rappresenta uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un’efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale. Quanto al contenuto, il testo Convenzionale si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a: scopo, princìpi guida e definizioni (articoli 1-3); prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); scambio di informazioni (articoli 12-14); diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); sanzioni e misure (articoli 22-25); cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); verifica dell’attuazione (articoli 29-31); disposizioni finali (articoli 32-41). Ai sensi dell’articolo 30 viene invece istituito un Comitato di follow-up della Convenzione costituito da rappresentanti delle parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell’attuazione della Convenzione, sono individuate dall’articolo 31: all’organismo è riconosciuta, tra il resto, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive.
”Quanto al contenuto del disegno di legge C. 4303, esso è composto da 7 articoli. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda l’esecuzione, l’obbligo scatta a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, prevista dall’articolo 32, par. 4 a seguito della ratifica da parte di 5 Stati firmatari, dei quali almeno 3 siano membri del Consiglio d’Europa. Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi a: l’individuazione dell’autorità nazionale competente, in attuazione dell’articolo 9 della Convenzione (articolo 3); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell’articolo 25 della Convenzione (articolo 4); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5).
”Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo – è stato spiegato – ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (articoli 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (articoli da 15 a 28 della Convenzione). Per i profili che necessitano invece di adeguamento, l’articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorità competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’articolo 4 dà invece attuazione all’articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l’inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5- bis, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2).
L’articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’articolo 23 della Convenzione. In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25- duodecies del catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite (articolo 4 della legge n. 401 del 1989). La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote.
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente previste dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno. La previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dovrebbe indurre le società che operano nel settore a dotarsi di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati tali da consentire loro l’esenzione da responsabilità, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo. L’articolo 6 del disegno di legge prevede che si sia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L’articolo 7 prevede infine l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza vacatio legis”.