AGRICOLAE riporta nel link qui di seguito le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno e le risoluzione che vengono quotidianamente presentati alla Camera e al Senato a tutela del made in Italy agroalimentare. Pesca, agricoltura e industria alimentare in primo piano per i deputati e i senatori che lavorano gomito a gomito o uno contro l’altro, per cambiare la vita di chi lavora di terra e di mare. Qui a seguire il testo integrale
INTERROGAZIONE CANDIANI, LN-AUT SENATO, SU ZONE PREALPINE E PEDEMONTANE
Interrogazione a risposta orale 3-03500
presentata da
mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n.762
CANDIANI – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – Premesso che, a quanto risulta all’interrogante:
l’agricoltura prealpina e pedemontana è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all’agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali risulta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui, segnatamente, la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;
mentre la montagna ha spesso politiche di sostegno dedicate, tutta l’area prealpina e pedemontana si trova ad essere ingiustamente equiparata alla pianura fertile, quando, in realtà, vive una situazione difficilissima dal punto di vista economico;
esiste un’evidente differenza tra l’agricoltura prealpina e pedemontana e quella della pianura irrigua, sia in termini di costi di produzione, sia in termini di rese, ma soprattutto in termini generali di competitività del settore. Lo svolgimento dell’attività agricola nelle fasce prealpine e pedemontane rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;
nelle zone prealpine e pedemontane si aggrava il fenomeno rilevante della frammentazione e polverizzazione fondiaria. Migliaia di proprietari di particelle catastali di poche centinaia di metri quadrati rendono di fatto impossibile la stipula di contratti di affitto scritti e registrati;
è necessario a giudizio dell’interrogante intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli, estendendola anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, caratterizzati, appunto, da un’elevata frammentazione fondiaria. La normativa attualmente in vigore, valida per la montagna, permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati, onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;
i titoli di conduzione sono strettamente legati all’erogazione dei contributi comunitari. Gli agricoltori spesso si trovano ad essere ingiustamente “criminalizzati”, proprio per la mancanza di titoli di condizione formali per superfici effettivamente condotte. Questo provoca danni economici e soprattutto pesanti ripercussioni nell’assegnazione dei titoli della PAC (politica agricola comune);
da un primo riscontro effettuato su un campione di 400 aziende situate nel territorio prealpino e pedemontano, che va dal comune di Cernobbio, al Triangolo Lariano, fino a Rovello Porro, tra il 2014 e il 2016, si sono persi circa 800 ettari come superficie valevole per effettuare gli spandimenti reflui zootecnici (grave problema in Lombardia), come superficie valida all’abbinamento dei titoli della PAC (e il titolo medio è di un importo pari a 230 euro all’ettaro) e infine, ma non per ultimo, come superficie valevole per l’assegnazione del gasolio agevolato;
è necessario, inoltre, contemperare l’esigenza dell’individuazione di aree protette dal punto di vista ambientale con le caratteristiche dell’agricoltura prealpina e pedemontana e con la crescente urbanizzazione;
nella fascia prealpina e pedemontana si assiste anche al fenomeno, sempre crescente, dell’aumento della presenza di fauna selvatica, soprattutto di ungulati, specie particolarmente dannosa per l’agricoltura. È necessario contrastare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai terreni a destinazione agricola, in generale, e a quelli della zona prealpina e pedemontana, in particolare;
ancora, per ragioni territoriali, culturali e climatiche, nelle zone prealpine e pedemontane si era andata radicando la tradizione florovivaistica, che oggi ha subito una preoccupante contrazione, a causa dell’eliminazione dell’esenzione dell’accisa sul gasolio agricolo utilizzato per il riscaldamento delle serre. Sarebbe quanto mai opportuno intervenire sulle accise sul gasolio, al fine di sostenere la serricoltura e il florovivaismo;
infine, è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell’attività agricola prealpina e pedemontana, anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità, che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;
in seguito a quanto detto e a conclusione dell’esame in 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato dell’affare assegnato sulle «problematiche dell’agricoltura nelle zone prealpine», è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (Doc. XXIV, n. 63) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina e pedemontana, in relazione allo svolgimento dell’attività agricola,
si chiede di sapere se e in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda dare seguito agli impegni assunti, a seguito dell’approvazione della suddetta risoluzione, in merito alle problematiche nelle zone prealpine e pedemontane, con particolare riguardo ai titoli di conduzione dei terreni agricoli.
(3-03500)
INTERROGAZIONE CENTINAIO, LN-AUT SENATO, SU CORSO D LAUREA IN VETERINARIA
Interrogazione a risposta scritta 4-07003
presentata da
mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n.763
CENTINAIO – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Premesso che:
nonostante le ampie competenze acquisite durante il percorso universitario, le materie che un laureato in veterinaria può insegnare nella scuola secondaria superiore sono un numero assai limitato;
con la laurea in Medicina veterinaria si può infatti accedere alla sola classe di concorso “Zootecnica e scienza della produzione animale”, codice A-52, ex 74/A, nella classificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato sul supplemento ordinario n. 5/L alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 43 del 22 febbraio 2016;
alla medesima classe di concorso hanno, tra l’altro, accesso ben 7 titoli di laurea, ovvero: Scienze agrarie tropicali e subtropicali, Scienze della produzione animale, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze forestali e ambientali, Agricoltura tropicale e subtropicale, Scienze agrarie, Scienze forestali;
per i medici veterinari è possibile, quindi, insegnare solo in tre categorie di istituti: i tecnici agrari, i tecnici industriali e i professionali per l’agricoltura. Di contro, le altre lauree citate dispongono di un ventaglio ben più ampio di possibilità;
il medico veterinario acquisisce, durante il percorso universitario, un ventaglio di conoscenze molto ampio, che spazia dalla biologia animale e vegetale alla chimica e biochimica, dalla zootecnia all’alimentazione animale, all’igiene e tecnologia degli alimenti. La normativa in vigore in tema di classi di insegnamento non rende quindi giustizia alla preparazione scientifica del medico veterinario;
appare a giudizio dell’interrogante assolutamente incomprensibile l’esclusione, nella revisione operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, del medico veterinario da altre classi di concorso;
il numero totale di iscritti agli ordini professionali dei veterinari è pari, al 31 dicembre 2016, a 32.239 e, di questi, il numero di iscritti inoccupati (con dichiarazione dei redditi pari a zero) è di circa 3.380. L’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado può quindi ben rappresentare una valida alternativa occupazionale per una categoria, che negli ultimi anni fatica a individuare sbocchi professionali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell’ambito dell’auspicata revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016 relativo alle classi di concorso, per la quale sono in corso riunioni presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, intenda prevedere una modifica, affinché i titolari di diploma di laurea in Medicina veterinaria, già ammessi alle classi di concorso e di abilitazione 74/A, previste dalla tabella A allegata al decreto del Ministero dell’istruzione 2 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, possano accedere all’insegnamento anche delle seguenti classi: Chimica agraria (classe 13/A); Chimica e tecnologie chimiche (classe 33/A); Educazione tecnica (nella scuola secondaria di primo grado, classe 57/A); Scienza degli alimenti (classe 59/A); Scienze matematiche, fisiche e naturali (nella scuola secondaria di primo grado, classe 60/A); Scienze naturali; Chimica; Geografia; Filopatologia; Entomologia agraria; Microbiologia.
(4-07003)