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Politica, Cdm e Partecipate

Cdm su Partecipate, bozza Madia: c’è tempo fino a luglio per adeguare gli Statuti

A quanto apprende IL VELINO prorogato al 30 giugno 2017, il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano ricognizione del personale in servizio e di tutte le partecipazioni possedute
fonte: ilVelino/AGV NEWS
di Alessandro Sperandio

Ciascuna amministrazione pubblica avrà tempo fino al 30 giugno 2017 per effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate. È uno dei passaggi della bozza dell’articolo 13 del decreto Madia sulle società a partecipazione pubblica che IL VELINO è in grado di anticipare. Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del decreto avranno, inoltre, più tempo per “adeguare i propri statuti”, ovvero fino al 31 luglio 2017 secondo quanto recita l’articolo 15 della bozza esaminata nel pre-consiglio dei Ministri. Viene inoltre prorogato, al 30 giugno 2017, il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze. Si chiarisce, infine, un dubbio interpretativo sull’applicazione del divieto di nuove assunzioni: la durata del blocco (30 giugno 2018) decorre dalla data di entrata in vigore del decreto.


Di seguito il testo integrale della bozza che IL VELINO è in grado di anticipare

ART.1 (Oggetto) 1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.



ART.2 (Modifiche alle Premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il capoverso “Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016”, è inserito il seguente capoverso: “Acquisita l’intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del……”.



ART.3 (Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”.



ART.4 (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera l), dopo le parole “titolo V”, sono aggiunte le parole “e titolo VI, capo I,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’art. 2615-ter c.c.”; b) alla lettera p) le parole “; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche” sono soppresse.



ART.5 (Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera d), dopo le parole “o agli enti pubblici partecipanti” sono inserite le seguenti: “o allo svolgimento delle loro funzioni”; b) al comma 7 la parola “nonché” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”; c) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.”; d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nel caso di partecipazioni regionali, il decreto è adottato dal Presidente della Regione.”.



ART.6 (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole “e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate” sono soppresse; b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo modalità da essi stessi disciplinate”; c) al comma 4, dopo le parole “amministrazioni dello Stato” sono inserite le seguenti: “e degli enti nazionali” e le parole “è competente l’ufficio di controllo di legittimità sugli atti” sono sostituite dalle seguenti: “sono competenti le sezioni riunite in sede di controllo”.



ART.7 (Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole “del Ministro dell’economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: “previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.”; c) al comma 6 le parole “, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza,” sono soppresse e dopo le parole “classificazione delle suddette società.” sono inserite le seguenti: “Per le società controllate dalle Regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”.



ART.8 (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti “comma 2”; b) al comma 3 le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”; c) al comma 4 le parole “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”; d) al comma 5 le parole “effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito” sono sostituite dalle seguenti: “sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito”.



ART.9 (Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo le parole “a legislazione vigente,” sono inserite le seguenti: “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.



ART.10 (Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 le parole “costituite per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c),” sono sostituite dalle seguenti: “a partecipazione mista pubblico-privata”.



ART.11 (Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”; b) al comma 9 le parole “alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.



ART.12 (Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole “commi da 1 a 4” sono inserite le seguenti: “da parte degli enti locali”.



ART.13 (Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole “commi 1, 2 e 3,” sono soppresse; b) al comma 1, secondo periodo, le parole “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite con le seguenti: “entro il 30 giugno 2017”.



ART.14 (Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole “sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 giugno 2017”; b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “delle politiche sociali,” è inserita la seguente: “adottato” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”; c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il predetto divieto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.”; d) al comma 5, primo periodo, le parole “a quanto” sono sostituite dalle seguenti: “al divieto”.



ART.15 (Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. All’articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2017”; b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione europea”; c) al comma 10 le parole “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2017”; d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “13. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 14. Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le disposizioni dell’articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.”.



ART.16 (Modifiche all’Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016) 1. L’Allegato A del presente decreto legislativo sostituisce l’Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016.



ART.17 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART.18 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016.



ART.19 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.