La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti avverrà entro venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare di “falsa attestazione della presenza in servizio” attuata con qualunque condotta, e non più entro quindici giorni. È una delle modifiche previste dal decreto Madia sul licenziamento disciplinare che domani dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri nella bozza che IL VELINO è in grado di anticipare. Vengono, inoltre, modificati i termini entro i quali la Procura della Corte dei conti agisce nei confronti del dipendente licenziato per danno d’immagine. L’azione di responsabilità è esercitata entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, e non più entro i centoventi giorni.
Di seguito il testo integrale della bozza che IL VELINO è in grado di anticipare:
Art.1
(Oggetto)
1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016.
Art.2
(Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116)
1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il capoverso “VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;”, è inserito il seguente capoverso: “ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del ………;”
Art.3
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116)
1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, del decreto legislativo n. 116 del 2016 le parole “quindici” sono sostituite dalle seguenti: “venti” e le parole “centoventi” sono sostituite dalle seguenti: “centocinquanta”.
Art.4
(Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. All’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto il seguente: “3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dall’adozione degli stessi.”.
Art.5
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.6
(Disposizioni finali)
1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.
Art.7
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.